La Corte di Cassazione ha confermato la sanzione di 8mila euro inflitta a una società di scommesse con sede a Usmate Velate, in provincia di Monza e Brianza, e al suo legale rappresentante. La multa è stata emessa per la presenza di due minori all’interno di un’area dedicata al gioco con vincite in denaro. Con una recente ordinanza, i giudici hanno respinto il ricorso presentato dalla società, confermando quanto stabilito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
I fatti e il controllo
Come riportato da Agipronews, la vicenda ha avuto origine da un controllo effettuato nel 2020 presso l’agenzia di scommesse, durante il quale sono stati trovati due minorenni che giocavano. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi contestato la violazione delle leggi che vietano la partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro, irrogando la sanzione prevista dalla normativa.
Il primo grado
In primo grado, il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso della società, annullando l’ordinanza per “l’erronea indicazione della società come trasgressore principale e del legale rappresentante quale obbligato in solido”. Il tribunale aveva ritenuto violato il principio della Legge del 24 novembre 1981 sugli illeciti amministrativi, secondo cui è sempre la persona fisica a essere soggetto attivo dell’illecito e responsabile diretto della sanzione, mentre l’obbligazione solidale della persona giuridica è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale.
Il ribaltamento in Appello
La Corte d’Appello di Milano ha riformato integralmente la decisione, sottolineando l’importanza della normativa specifica nel settore del gioco pubblico. I giudici hanno chiarito che le violazioni riguardavano norme che vietano la partecipazione ai giochi pubblici con vincite in denaro ai minori di 18 anni e l’ingresso degli stessi nelle aree dedicate al gioco. Inoltre, hanno evidenziato che, nel caso in cui il titolare dell’esercizio commerciale sia una società, le disposizioni si applicano a quest’ultima e il rappresentante legale è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni.
Il pronunciamento definitivo
La Cassazione ha confermato questa posizione, affermando che la responsabilità può ricadere sia sulla società che sul suo rappresentante legale. Nella decisione si legge che “il principio di personalità nella commissione di illeciti amministrativi non impedisce al legislatore di prevedere, con norme speciali, centri di imputazione diversi dalla persona fisica autrice materiale dell’illecito, quando l’attività da cui deriva la violazione sia esercitata tramite la struttura organizzativa dell’ente”.
I ricorrenti hanno anche contestato alcuni errori nel verbale di accertamento, sostenendo che questi avessero compromesso il loro diritto di difesa. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribadito che, in materia di sanzioni amministrative, i vizi formali sono rilevanti solo se incidono concretamente sul diritto di difesa. Nel caso specifico, l’integrazione successiva dell’atto ha chiarito gli elementi mancanti, permettendo ai destinatari di conoscere l’addebito e di presentare le proprie difese, inclusa la possibilità di pagamento in misura ridotta.
Il ricorso è stato quindi respinto definitivamente, con conferma della sanzione e condanna al pagamento delle spese.